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LA REGIONE CAMPANIA PORSEGUE CON AZIONI PENALIZZANTI PER IL SETTORE EOLICO

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A valle della pubblicazione della Legge Regionale Campania n. 10 del 31 marzo 2017, intervenuta a modificare il testo dell’art. 15 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2016 (recante “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio delleconomia campana Legge collegata alla legge regionale di stabilità per lanno 2016) si aprono scenari rispetto ai quali lANEV e, con essa, tutti gli operatori del settore eolico, sono ora chiamati a compiere delle valutazioni e ad individuare soluzioni per frenare lazione di penalizzazione del settore eolico che la Regione Campania pare aver voluto avviare proprio col citato art. 15, articolo rispetto al quale il T.A.R. Campania ha già, sollevato, dufficio, una questione di illegittimità costituzionale con riferimento alla moratoria semestrale ivi disposta, in attesa dell’adozione delle delibere giuntali, intese all’elaborazione dei Criteri per lindividuazione delle aree non idonee allinstallazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica e degli Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW.

              Delibere che sono poi effettivamente intervenute (si tratta, della d.G.R. n. 532 e della d.G.R. n. 533 del 4 ottobre 2016), per cui, l’attenzione è ora riposta sulle decisioni che già nel corso di quest’anno il T.A.R. Campania sarà chiamato ad adottare in sede di trattazione del merito dei numerosi ricorsi pendenti innanzi a quel Giudice (la suddetta questione di legittimità costituzionale potrà, semmai, rilevare a fini risarcitori).

              È necessario intervenire per bloccare tale corso, anche a fronte dell’ulteriore impulso che la Regione Campania ha voluto darvi con la legge da ultimo adottata, la quale ha di fatto legificato una disposizione originariamente prevista nell’Allegato alla succitata delibera n. 533/2016. Ci si riferisce, in particolare, alla norma che riproduce le disposizioni transitorie recate dai “Criteri” di cui alla suindicata delibera n. 533 (il nuovo comma 1-bis del citato articolo 15) ma, soprattutto, al nuovo comma 1-ter, introdotto nel corpo dell’art. 15 dalla nuova legge, il quale stabilisce che Lautorizzazione unica di cui allarticolo 12, del decreto legislativo 387/2003 si intende rilasciata fino alla data indicata come termine della vita utile dell’impianto e comunque entro e non oltre 25 anni dal suo rilascio”.

              I suddetti “Criteri” imponevano alle società proponenti, indipendentemente dalla potenza dell’impianto e dalla data di concessione dell’autorizzazione, di esibire, entro e non oltre quattro mesi dall’entrata in vigore della d.G.R., il progetto di impianto nel quale venisse descritto il ciclo di produzione e la vita utile attesa dello stesso (unitamente al progetto di decommissioning assistito da garanzia fideiussoria). Già in quel provvedimento si precisava quanto ora ribadito con il nuovo comma 1-ter dell’art. 15 della L.R. n. 6/2016, configurandosi così un irrealizzabile adeguamento della validità ed efficacia del titolo abilitativo costituito dall’autorizzazione unica al termine che dovrebbe essere indicato al momento del rilascio della stessa A.U., quale termine di vita utile dellimpianto.

              La Legge Regionale Campania n. 10/2017 è intervenuta con effetti che retroagiscono allentrata in vigore della stessa legge n. 6/2016, la quale, a sua volta, costituisce il presupposto normativo delle delibere successivamente adottate dalla Giunta Regionale e ritualmente impugnate, anche da ANEV.

              Pertanto, il mutato quadro normativo impone allAssociazione di farsi promotrice di tutte le iniziative necessarie ad arrestare lefficacia del nuovo intervento legislativo, adottato in aperta violazione del dettato costituzionale e dei principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo.

              In questa prospettiva, ANEV comunica che intende proporre motivi aggiunti nel ricorso pendente innanzi al T.A.R. Campania, al fine di censurare lillegittimità costituzionale del nuovo comma 1-ter dell’art. 15 della citata L.R. n. 6/2016, sì come modificata dalla L.R. n. 10/2017.

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